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Scia, Dia, Cil, Cila e Permesso di Costruire: di cosa si tratta? Scopriamo le differenze!

Dia, Scia, Cil, Cila e Permesso di Costruire - impresa edile bonalumi

La realizzazione delle costruzioni e degli interventi edilizi in Italia dev’essere regolamentata da autorizzazioni e permessi necessari affinché l’opera sia totalmente a norma e priva di particolari impedimenti a carattere burocratico e legislativo.

Tuttavia, le autorizzazioni edilizie sono molteplici e ognuna di esse possiede delle specifiche caratteristiche e modalità di ottenimento diverse dalle altre.
Analizziamo ciascuna tipologia di permesso edilizio in questo interessante articolo!

Permesso di Costruire

Il Permesso di Costruire è un’autorizzazione necessaria per la realizzazione di costruzioni e ampliamenti significativi.

Per poter ottenere tale permesso, è necessario presentare una serie di documentazioni indispensabili. Tra queste documentazioni figurano l’attestazione riguardante il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e una dichiarazione che attesta la conformità del progetto stesso con gli strumenti urbanistici e le normative vigenti in quel momento.

Fasi del processo di richiesta del Permesso di Costruire

  • Presentazione dell’istanza: L’istanza per il Permesso di Costruire deve essere presentata da un soggetto titolato, come il proprietario o il locatario, presso lo Sportello Unico.
  • Nominativo del responsabile del procedimento: Dopo la presentazione dell’istanza, lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il quale avrà l’incarico di curare l’istruttoria e redigere una relazione sull’intervento richiesto.
  • Verifica della documentazione: Se alcune fondamentali documentazioni risultano mancanti, il procedimento può essere temporaneamente interrotto fino alla loro consegna.
  • Tempistiche di inizio e fine lavori: Prima della conclusione del procedimento, è necessario segnalare le tempistiche di inizio e fine lavori. In casi di validi motivi, queste tempistiche possono subire una proroga.
  • Decisione del responsabile d’ufficio: Il responsabile d’ufficio ha 30 giorni per adottare il procedimento o meno, in base a requisiti ben precisi.

Dia (Denuncia Inizio Attività)

La Dia (Denuncia Inizio Attività) è uno strumento semplificato per la comunicazione dell’inizio dei lavori per interventi edilizi di minore entità.

Inizialmente, la Dia riguardava principalmente la realizzazione di lavori interni; tuttavia, nel corso del tempo, l’uso della Dia si è esteso anche alla manutenzione straordinaria, al risanamento conservativo, al restauro e alle opere di ristrutturazione edilizia.

Modalità per richiedere la Dia

Per richiedere la Dia, è necessario compilare il modello AA9/11, inserendo i propri dati identificativi, il codice Ateco dell’attività lavorativa, e il preciso luogo in cui l’attività si svolge.

Inoltre, è importante specificare l’indirizzo e-mail, l’eventuale sito web dell’attività, il luogo di conservazione delle scritture contabili e i dati catastali pertinenti.

Una volta compilato completamente, il modello va inviato all’Agenzia delle Entrate, anche tramite e-mail. Dopo aver ricevuto la richiesta, il Comune di riferimento avrà 30 giorni per verificare se i requisiti previsti sono stati soddisfatti e comunicare una risposta al richiedente.

Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

La Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è un’alternativa semplificata al Permesso di Costruire per interventi di modesta entità.

Questa procedura viene utilizzata quando si intende aprire alcune attività economiche ben precise, tra cui:

• Attività commerciali, ad esempio bar o ristoranti, ma anche bed and breakfast o punti vendita al dettaglio;

 • Attività turistiche;

• Attività agricole o artigianali;

• Attività produttive.

È importante notare che la Scia esclude le realtà strettamente legate a vincoli architettonici, ambientali o paesaggistici, nonché i laboratori artigianali aventi un massimo di 3 operai che non producono emissioni in atmosfera di sostanze mediante l’utilizzo di macchinari.

Ad esempio, non è necessario presentare la Scia per l’apertura di un’attività sartoriale, di un calzolaio o di un’officina di un elettricista o riparatore di elettrodomestici.

La Scia deve essere presentata entro un lasso di tempo massimo di 60 giorni dalla sua presentazione. In questo periodo, sarà controllata dal SUAP e dagli Enti e Uffici preposti al fine di individuare eventuali informazioni, documentazioni o allegati ancora non presentati dal richiedente.

Nel caso in cui venga accertato che manchino determinati documenti, l’ufficio di riferimento comunicherà al richiedente la necessità di integrare tali documenti in una comunicazione ben specifica.

Se la Scia non viene regolarizzata per tempo, l’ufficio ha il pieno potere di interrompere la prosecuzione dell’attività.

D’altro canto, una volta che la Scia è stata completata e correttamente revisionata, in circa 70 giorni dalla data di richiesta, verrà accettata e l’attività commerciale potrà proseguire serenamente.

Cil (Comunicazione Inizio Lavori)

Il CIL (Comunicazione Inizio Lavori) è uno strumento utile per comunicare l’inizio dei lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Manutenzione ordinaria: Questa categoria comprende lavori a carattere temporaneo che solitamente non impiegano più di 90 giorni per essere completati. Tra questi rientrano la finitura degli spazi esterni, la realizzazione di impianti fotovoltaici o l’integrazione di elementi d’arredo nelle aree appartenenti agli edifici.

Manutenzione straordinaria: Al contrario, la manutenzione straordinaria comprende lavori più complessi e richiedenti lassi di tempo ben più allungati. Esempi di interventi includono lo spostamento delle pareti interne, la sostituzione degli infissi, la sostituzione totale o la modifica radicale di impianti già esistenti o la messa a norma di alcuni di essi.

Per richiedere il CIL, è indispensabile consegnare una serie di documentazioni presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.

Il richiedente può dare inizio ai lavori solo quando lo Sportello avrà comunicato la corretta acquisizione di tali informazioni.

A differenza della Dia, con il CIL non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare gli interventi, poiché le tempistiche di risposta dalle autorità competenti sono molto veloci.

Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

La Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è uno strumento per comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria con particolari requisiti tecnici.

La Cila va presentata in corrispondenza di opere di manutenzione destinate a non modificare la volumetria dell’edificio o di un suo vano.

Pertanto, tra i lavori che essa regolamenta figurano gli interventi di sostituzione di parti di edifici, di realizzazione di servizi igienico-sanitari o l’accorpamento di unità immobiliari purché non facciano variare la destinazione d’uso o la volumetria complessiva.

Le autorità competenti andranno a controllare la presenza della documentazione catastale, dei documenti d’identità, della documentazione sulla sicurezza, sulla regolarità contributiva e sullo stato legittimo dell’immobile, nonché gli elaborati grafici e la relazione tecnica asseverata.

In linea generale, la Cila si presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune di riferimento in modo telematico, via PEC o manualmente.

Confronto e conclusioni

Il Permesso di Costruire, la Scia, la Dia, la Cila e il Cil sono autorizzazioni molto importanti che integrano delle differenze sostanziali in grado di farle differire tra loro.

Sia la Dia che la Scia sono delle soluzioni destinate ai lavori di modesta entità semplificate e alternative al Permesso di Costruire, il quale è necessario per la realizzazione di nuove costruzioni o di ampliamenti di una certa entità; il Cil si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre la Cila dev’essere presentata se tali lavori sono di manutenzione straordinaria con degli specifici requisiti tecnici.


Nel caso in cui si vogliano raccogliere maggiori informazioni su ognuna di queste autorizzazioni, è possibile contattare l’impresa edile Bonalumi che provvederà a chiarire ogni eventuale dubbio rimasto insoddisfatto!

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